Art. 4.

      1. Dopo l'articolo 192 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è inserito il seguente:

      «Art. 192-bis. - (Valutazione preferenziale). - 1. Per i magistrati che sono destinati a domanda a uffici giudiziari posti nei distretti di Catanzaro, Reggio Calabria, Messina, Catania, Caltanissetta e Palermo e per i magistrati che sono stati destinati ai medesimi uffici quali uditori giudiziari con funzioni, con riferimento a ogni biennio successivo a quello iniziale di permanenza, il servizio ivi svolto, ai fini della successiva assegnazione a domanda a sedi esterne al distretto, è considerato, in ordine immediatamente successivo a quello previsto dall'articolo 5, comma 2, della legge 4 maggio 1998, n. 133, in modo preferenziale per la valutazione di merito ai sensi dell'articolo 192.
      2. La disposizione di cui al presente articolo non si applica per il conferimento degli uffici direttivi».